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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo II - Soggetti degli interventi sociali

Capo I - Soggetti istituzionali

Art. 7 - Funzioni delle Aziende sanitarie locali

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione le professionalità sanitarie per l'espletamento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26.

2. É trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l'assegnazione delle indennità spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

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