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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo II - Soggetti degli interventi sociali

Capo I - Soggetti istituzionali

Art. 5 - Funzioni delle province

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalità ivi indicate;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza;

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in ma

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