D.P.C.M. 13.01.2004
Titolo II - Regole tecniche di base
1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata mediante dispositivi e procedure che assicurino, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la robustezza della coppia generata, nonché la segretezza della chiave privata.
2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque assicurare:
a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
b) l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie possibili;
c) l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di generazione.
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