Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo III - Norme transitorie e finali.
1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
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