Decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
Parte seconda - Beni culturali
Titolo II - Fruizione e valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sezione II - Uso dei beni culturali
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. 217
Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dalla lettera ttt) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 m
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