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C.M. MIUR 17.01.2004, n. 5

Limiti di reddito per l'esonero dal paga­mento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2004-2005.

Com'è noto, l'art. 21 - 9 comma della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art. 28 - 4° comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 12 gennaio 2004 che il tasso d'inflazione programmato per il 2004 è pari all'1,7%.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28 febbraio 1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2004-2005, in ragione dell'1,7%, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2003-2004 riferito all'anno d'imposta 2002 rivalutazione in ragione del 1,7%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003
1 euro 4.400,00 75,00 4.475,00
2 euro 7.301,00 124,00 7.425,00
3 euro 9.386,00 160,00 9.546,00
4 euro 11.210,00 191,00 11.401,00
5 euro 13.033,00 222,00 13.255,00
6 euro 14.772,00 251,00 15.023,00
7 e oltre euro 16.508,00 281,00 16.789,00

 

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale 23.5.19

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