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Nota 17.02.2004, prot. n. 1289

Quesiti sull'applicazione del ccnl Scuola 24.7.2003.

In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:

• La norma di cui all'art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal 1° gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.

• Gli artt. 33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.

• Le assemblee di cui all'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e ATA, ove indette separatamente.

 

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