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D.P.C.M. 18.02.2004

Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio. (G.U. 16.04.2004, n. 89)

Art. 1 - La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», nonché all'erogazione di prestiti d'onore, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 o di disposizioni e deliberazioni delle regioni, degli organismi regionali di gestione e delle università, a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Nell'utilizzo del Fondo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, è riconosciuta priorità di destinazione a favore di studenti di prima immatricolazione, al fine di garantire il completo soddisfacimento delle richieste.

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. 3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

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