D.M. MIUR 09.02.2004, n. 15
Titolo I - Sperimentazioni di ordinamento e struttura
1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art.1 -primo comma- del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art.1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.
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