D.M. Economia e finanze 12.02.2004
1. Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere competenti per territorio. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell'interno non appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli accertamenti sanitari sono espletati dalle stesse Commissioni, ove presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servizio. In caso contrario, i suddetti accertamenti sono effettuati dalle Commissioni mediche di verifica competenti per territorio, fatta comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori. Con gli stessi criteri si provvede alla valutazione delle istanze presentate dagli aventi causa dei soggetti deceduti appartenenti alle medesime categorie.
2. Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso l'Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di residenza dei pensionati. Quest'ultima Commissione si pronuncia anche sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.
3. Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella
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