D.M. Economia e finanze 12.02.2004
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato "Regolamento", si intende:
a) per "Commissione medica di seconda istanza" la Commissione medica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485;
b) per "Commissione medica di verifica" la Commissione medica di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;
c) per "Commissione medica ASL" si intende la Commissione medica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
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