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D.M. Economia e finanze 12.02.2004

Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori. (G.U. 23.02.2004, n. 44)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato "Regolamento", si intende:

a) per "Commissione medica di seconda istanza" la Commissione medica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485;

b) per "Commissione medica di verifica" la Commissione medica di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

c) per "Commissione medica ASL" si intende la Commissione medica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

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