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Decreto MIUR 02.02.2004

_ . (G.U. 06.02.2004, n. 10 - Serie Speciale Concorsi)

Art. 6 - Commissioni giudicatrici - Adempimenti

1. Il presidente e i componenti la commissione giudicatrice dei due concorsi sono nominati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, cui è affidato dal precedente art.1, comma 2 il compito di curare lo svolgimento dei concorsi, a seguito di sorteggio effettuato tra i nominativi del personale disponibile ad assumere l'incarico, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, con precedenza tra il personale in quiescenza e quello che rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio. Ulteriore precedenza è prevista a favore di coloro che abbiano già svolto la funzione di presidente o componente le commissioni dei concorsi per esami e titoli a posti nella scuola materna o nella scuola elementare o a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria.

2. Nell'ambito di ciascuna regione viene nominata un'unica commissione per il concorso a posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. La commissione è composta da un presidente scelto tra professori universitari, ispettori tecnici o dirigenti scolastici e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni con rapporto a tempo indeterminato di cui uno nella scuola materna e l'altro nella scuola elementare. Nell'ambito di ciascuna regione viene nominata, altresì, un'unica commissione per il concorso a posti nella scuola media e per il concorso a posti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La commissione è composta da un presidente scelto tra professori universitari, ispettori tecnici o dirigenti scolastici e da due docenti in servizio da almeno cinque anni con rapporto a tempo indeterminato, di cui uno nella scuola media e l'altro negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si costituiscono, con le stesse modalità,

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