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C.M. MIUR 23.02.2004, n. 24

Comparto-scuola - Art. 44 R.D. 30 settembre 1922, n. 1290 e legge 15 luglio 1950, n. 539 - Attribuzione benefici economici per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A seguito della pubblicazione del parere del Consiglio di Stato - Commissione Speciale per il Pubblico impiego - n. 452, emesso nell'Adunanza del 13 dicembre 1999 e richiamato dall'Inpdap - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici - Ufficio I normativa - nell'informativa n. 31 del 18.3.2002, continuano a pervenire, per vie formali e non, richieste di chiarimenti, tra le più varie, in ordine al riconoscimento ed alla attribuzione del beneficio indicato in oggetto.

Al fine, pertanto, di dettare una parola, sperabilmente definitiva sulla vicenda, si propone, di seguito, un quadro riassuntivo su tutti gli aspetti connessi alla problematica in argomento.

Natura del beneficio

Il beneficio, prettamente economico, di cui all'art. 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, inizialmente previsto a favore dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e dei loro congiunti, con la legge 15 luglio 1950, n. 539 venne esteso anche al personale civile e militare dello Stato, mutilato od invalido per fatti di servizio e, ovviamente, ai loro congiunti.

Detto beneficio, definito nella sua dizione iniziale come una "abbreviazione", agli "effetti del collocamento nei quadri di classificazione" di due o di un anno, secondo che la o le infermità acclarate come dipendenti da fatti di guerra, fossero ascrivibili alle prime sei o alle ultime due delle categorie previste dalla tabella "A" annessa al d.P.R. 20 maggio 1917, n. 876 pone come primo problema, quello di stabilire la natura da riconoscere alla suddetta abbreviazione e, cioè, se l'anzianità da essa derivante operi "sia ai fini giuridici che economici" o solo ai "fini economici".

Il dilemma è stato sciolto dal Consiglio di Stato che, al riguardo, nel parere n. 1167/93 emesso dalla Sezione seconda nell'adunanza del 4 giugno 1997 si è espresso nei seguenti termini:

"La Sezione ritiene, invece, che i benefici in parola operino solo ai fini economici.

Gli stessi sono riconosciuti "agli ef

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