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C.M. INPDAP 02.02.2004, n. 7

1) Conguaglio fiscale anno 2003: rilascio certificazione fiscale; 2) Applicazione delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con la presente circolare vengono diramate le disposizioni relative al conguaglio fiscale 2003, nonché quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

1) Conguaglio fiscale anno 2003: rilascio certificazione fiscale

Con provvedimento in data 25 novembre 2003 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 191 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre successivo, è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica (modello CUD 2004), concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2003, delle ritenute di acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate.

In via preliminare, si rammenta che, per i propri amministrati, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600, devono effettuare entro il 29 febbraio 2004 gli adempimenti relativi al conguaglio fiscale per l'anno 2003 tenendo in ogni caso conto delle somme corrisposte entro il 31 dicembre 2003 o entro il 12 gennaio 2004, sempre che siano riferibili all'anno 2003.

La certificazione, compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondati per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite, è stata inviata in duplice copia, unitamente ad una copia delle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel mese di gennaio c.a.

Ciò premesso, si informa che il Centro Calcolo INPDAP di Latina, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2003, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di febbraio 2004, con l'avvertenza che nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, con esclusione, quindi, della

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