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CCNI 20.02.2004

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2004/2005, sottoscritto il 27 gennaio 2004.

A) Chiarimenti in merito all'individuazione del personale perdente posto

1. Le nuove modalità di individuazione dei perdenti posto relativamente al personale docente ed A.T.A. previste rispettivamente agli artt. 21, comma 9, 23, comma 11 e 48, comma 5, del CCNI 27 gennaio 2004, si applicano a partire dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2005/2006. Pertanto, l'individuazione dei perdenti posto nell'anno scolastico in corso per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2004/2005 va effettuata con le modalità previste negli artt. 27, 29, comma 12 e 55, comma 5 del precedente CCDN del 15 gennaio 2003.

2. Con riferimento all'art. 38, comma 1, del CCNI del 27 gennaio 2004, anche per il personale educativo si applicano le disposizioni di cui al precedente punto.

B) Chiarimenti in merito al personale docente, educativo ed A.T.A. trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nella scuola di precedente titolarità

1. Ai fini dell'individuazione del perdente posto, tale personale è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti al primo settembre dell'anno in corso.

C) Chiarimenti in merito al personale docente, educativo ed ATA trasferito a domanda che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità ma ottiene altre sedi

1. Si considera come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel corso del quinquennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza, è soddisfatto per altre preferenze.

D) Chiarimenti in merito al punteggio aggiuntivo, "una tantum", di cui all'Allegato D - Tabelle A) e B) - punto I, lettera D, per il personale docente, ed all'Allegato E - punto I, lettera F, per il personale A.T.A. e relative note richiamate: rispettivamente (5ter) ed (e).

1. Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di

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