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Sentenza Corte Costituzionale 29.12.2004, n. 424

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con ricorso della Regione Toscana, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo, e iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003 e dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo successivo, ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato, in via principale, numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra cui l'art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26.

2. La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo 2004 ha impugnato, in via principale, diverse disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bil

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