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Ordinanza MIUR 03.12.2004, n. 87

Norme concernenti il passaggio dei giovani dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 2 - Destinatari

1. I giovani in età di obbligo formativo possono accedere, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 257/2000, ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa o per autoformazione, previa valutazione delle stesse da parte della commissione prevista nel medesimo articolo 6. Detta commissione individua, inoltre, la classe nella quale gli interessati possono essere proficuamente inseriti.

2. Per il passaggio al biennio terminale degli Istituti professionali e degli istituti d'arte, così come disposto dall'art. 191, comma 6, del testo unico approvato con dlgs n. 297/1994, ai corsi successivi alla qualifica professionale e alla licenza di maestro d'arte, sono ammessi coloro che sono in possesso del relativo diploma. Nei confronti dei giovani sprovvisti del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro d'arte, la Commissione di cui al comma 1, delibera pertanto l'ammissione al relativo esame di stato, previa valutazione dei crediti, secondo quanto stabilito nell'art. 4, comma 8 della presente ordinanza, e rilasciando apposita certificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della stessa.

3. Gli esami di qualifica e di licenza dl maestro d'arte, limitatamente ai destinatari della presente ordinanza, possono svolgersi anche in corso d'anno, per documentati motivi valutati dalla commissione di cui al comma 1.

4. Ai fini di far conseguire più alti livelli di istruzione al maggior numero di persone, sono destinatari della presente ordinanza anche coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età.

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