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Lettera circolare MIUR 01.12.2004, n. 70

Provvedimenti di interdizione dal lavoro emanati dalle D.P.L. ex art. 17 D.Lgs. 151/2001. Corresponsione dell'indennità di maternità oltre il termine del rapporto lavorativo. Artt. 17, comma 2, lettere a), b), c), e 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151. Parere Consiglio di Stato, Sez. II, n. 460/2003.

Si porta a conoscenza di Codesti Uffici, per quanto di rispettiva competenza, il recente parere del Consiglio di Stato sulle problematiche ingeneratesi sulla materia in oggetto, e specificamente sulla corretta applicazione degli articoli 17, comma 2, lettere a), b), c), e 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53").

L'art. 24 del T.U. sulla maternità così dispone, ai primi due commi: "1) L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2) Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni."

L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro ha posto all'esame del Consiglio di Stato in sede consultiva, con nota n. 86246/19/7/22 del 30.01.2003, la questione relativa alla corretta interpretazione delle predette disposizioni normative, al fine della loro esatta e legittima applicazione da parte degli uffici periferici del medesimo Ministero.

L'esigenza di tale parere è sorta a causa della posizione assunta in proposito da parte dell'INPS. In primo luogo l'Istituto ha segnalato, infatti, una mancanza di uniformità operativa, da parte delle DPL, in merito all'interdizione dal lavoro disposta dall'inizio dello stato di gravidanza fino all'inizio del periodo di congedo per maternità, ovvero fino a sette mesi dopo il parto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.

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