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D.P.R. 22.12.2004

Autorizzazione all'assunzione di personale presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 01.03.2005, n. 49)

Formula iniziale

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale è stata determinata, con apposito decreto adottato ai sensi del citato art. 2, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti;

Visto l'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il quale prevede, per gli insegnanti di religione cattolica, in fase di prima applicazione una procedura concorsuale riservata;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - prot. n. 786 in data 26 maggio 2004 e n. 190 in data 2 luglio 2004 con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, n. 9229 insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2004-2005;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), il quale esclude dal divieto, per le Amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;

Tenuto conto delle ragioni di necessità, ed urgenza rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale alta formazione artistica, musicale e coreutica - prot. n. 2581 del 21 maggio 2004, n. 3204, in data 22 giugno 2004 e n. 5078 in data 4 novembre 2004 con le quali chiede l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, settanta unità di personale

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