D.M. MIUR 09.12.2004.
Formula iniziale
Premessa -
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministro dell'istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, per le domande presentate ai sensi dell'art. 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1°.3.2002, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure particolari per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area
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