D.M. MIUR 09.12.2004.
1. L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art.1, senza l'emissione del provvedimento formale; per quelle presentate ai sensi dell'art. 1-quater della legge 27 luglio 2004. n. 186 gli organi abilitati all'esame delle istanze provvederanno invece ad emettere i relativi e motivati decreti.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
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