IperTesto Unico IperTesto Unico

Deliberazione CIPE 20.12.2004, n. 102

Programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge 27 dicembre 2002, n. 289). (G.U. 11.08.2005, n. 186)

Formula iniziale

Premessa -

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti in particolare:

l'art. 60, comma 4, ai sensi del quale il 3% degli stanziamenti per infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

l'art. 80, comma 21, che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.