Comunicato Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 07.12.2004
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, e fatta salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalità giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti documenti amministrativi:
a) i documenti relativi ai commissari, al personale in servizio presso la commissione ed agli esperti;
b) i certificati medici di cui la commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attività;
c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;
d) i verbali delle audizioni della commissione nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente;
e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la commissione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza
2. L'esclusione o il differimento del diritto di accesso è comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l'accesso dal presente regolamento.
3. É comunque sempre garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.