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Comunicato Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 07.12.2004

Regolamento di accesso agli atti in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. (G.U. 07.12.2004, n. 287)

Art. 4 - Categorie di documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352, e fatta salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi dotati e non di personalità giuridica ed imprese, sono sottratti all'accesso in particolare i seguenti documenti amministrativi:

a) i documenti relativi ai commissari, al personale in servizio presso la commissione ed agli esperti;

b) i certificati medici di cui la commissione venga in possesso nell'espletamento della propria attività;

c) gli atti ed i documenti inerenti l'organizzazione interna della commissione ad eccezione del presente regolamento e di quello per il funzionamento della stessa;

d) i verbali delle audizioni della commissione nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, salvo espressa autorizzazione del Presidente;

e) documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che la commissione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza

2. L'esclusione o il differimento del diritto di accesso è comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax da spedire entro il termine di scadenza stabilito per l'accesso dal presente regolamento.

3. É comunque sempre garantita agli interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive

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