Comunicato Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 07.12.2004
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame diretto o estrazione di copia dei documenti. L'esame diretto è gratuito. Per l'estrazione di copia è dovuto il corrispettivo in marche da bollo o in francobolli di 0,26 euro per ciascun foglio, a titolo di rimborso dei costi di riproduzione sostenuti dalla commissione, salvo quanto disposto in materia di bollo.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di accesso, la trasmette senza indugio al Presidente, il quale, valutati i requisiti di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, dà le direttive circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza e per i successivi adempimenti. Qualora la richiesta abbia ad oggetto procedimenti amministrativi in corso, il Presidente può differire l'esercizio del diritto di accesso alla conclusione del procedimento.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante presentazione, presso la segreteria della commissione di una domanda motivata nella quale vengono indicati:
1) le generalità del richiedente;
2) l'interesse personale e concreto oggetto di tutela;
3) gli estremi per l'individuazione del documento per il quale è richiesto l'accesso anche, eventualmente, avvalendosi dell'apposito modulo.
4. Qualora la ricerca di documenti richieda tempo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, per lettera o per fax, l'esito della ricerca entro il termine di trenta giorni unitamente all'ora ed al giorno in cui è possibile l'accesso.
L'interessato prenderà visione dei documenti secondo le modalità indicate nel successivo comma 6 e potrà richiedere estrazione di copia che egli ritirerà personalmente o mediante persona da lui formalmente delegata previo pagamento di quanto dovuto.
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