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Circolare MIUR 09.12.2004, n. 88

D.M. 9.12.2004. Cessazioni dal servizio. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 9.12. 2004, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2005, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2005 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2005.

Entro la medesima data del 10 gennaio 2005 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.

Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi, per quanto attiene alle istanze di qualsiasi tipo per le quali è necessario accertare l'esistenza dei presupposti richiesti, (accertamento del compiuto quarantennio, maturazione del diritto a pensione in caso di dimissioni volontarie, ecc....) è limitato alla sola comunicazione negativa circa il compiuto quarantennio o la maturazione del diritto a pensione, le scuole possono fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2005.

Il suddetto termine del 10 gennaio 2005 deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da part

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