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Circolare MIUR 02.12.2004, n. 84

Problematiche connesse all'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti.

La disciplina di cui all' art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , concernente l'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti, è stata già trattata dalla Scrivente con varie circolari rivolte a codesti Enti, l'ultima delle quali è la 22 aprile 2004, n. 46.

Al riguardo, tuttavia, si è ritenuto opportuno porre un apposito quesito all'Ufficio Ruolo Unico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri su talune problematiche attinenti all'applicazione della predetta normativa nei confronti dei dirigenti e dei professori universitari nominati quali componenti degli organi dell'INVALSI dell'INDIRE e degli IRRE.

In particolare erano sorti dubbi circa le modalità di corresponsione dei compensi spettanti ai:

a. professori universitari nominati su designazione o in rappresentanza dell'Amministrazione (INVALSI; INDIRE; IRRE);

b. presidenti degli Istituti regionali di ricerca (IRRE) appartenenti alla dirigenza o alla categoria dei docenti universitari.

Il predetto Ufficio del Dipartimento della Funzione Pubblica, recentemente, ha fornito il proprio orientamento precisando che, per quanto concerne il punto di cui alla lettera a) sopraindicato, la categoria dei professori universitari deve ritenersi sottratta al regime previsto dall'art. 24 del già citato decreto legislativo n. 165/2001.

Le motivazioni risiedono nell'espressa previsione dell'art.3 della stessa legge che, nell'individuare le categorie di personale escluse dalla privatizzazione, stabilisce che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria.

Né, d'altr

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