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Circolare INPDAP 16.12.2004, n. 67

Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici al personale delle Amministrazioni statali.

1. Premessa

Com'è noto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti statali.

In attesa che l'assetto organizzativo venga completamente definito, il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato continuino a svolgere le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.

L'INPDAP ha portato a compimento il necessario presupposto relativo all'acquisizione ed alla predisposizione delle condizioni operative ed organizzative e, di conseguenza, procede al subentro nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti delle Amministrazioni statali che, ad oggi, sono ancora responsabili della liquidazione delle prestazioni.

Al fine di garantire la realizzazione di quanto sopra, è necessario che l'acquisizione delle responsabilità dei relativi provvedimenti in materia pensionistica avvenga in maniera unitaria e conforme da parte di tutte le Amministrazioni interessate, secondo le linee guida di cui alla presente Circolare.

Giova ricordare che i dipendenti coinvolti sono gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall'INPDAP, appartenenti alle Amministrazioni statali, ivi compresi le Istituzioni educative e le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Si forniscono, di seguito, le modalità attuative e procedurali cui le Amministrazioni statali, al fine di evitare comportamenti difformi, sono tenute

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