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Ordinanza MIUR 01.04.2004, n. 39

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Art. 8 -

1. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, al dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.

2. I dirigenti degli Uffici scolastici regionali procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.

La presente ordinanza, che annulla e sostituisce l'O.M. n. 44 del 17.4.2002, sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

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