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Ordinanza MIUR 01.04.2004, n. 39

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Art. 5 -

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza inclusi nelle apposite graduatorie provinciali, invitandoli a scegliere la scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare alla convocazione possono essere rappresentati per delega.

2. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato conferisce gli incarichi di presidenza, seguendo l'ordine di graduatoria per tutti i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico stesso.

3. Ai fini dell'assegnazione della sede si terrà conto delle preferenze espresse.

4. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti i dieci punti di cui alla lettera g), punto B dell'allegata tabella di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per esigenze di continuità di direzione, nell'incarico ricoperto nel corrente anno scolastico.Nel caso di indisponibilità della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza avviene secondo il turno di nomina.

5. Viene attribuita, altresì, una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza, limitata

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