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Nota MIUR 28.04.2004, prot. n. 207

Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa - Chiarimenti relativi all'applicazione dell'Intesa stipulata il 30/09/2002 dall'Amministrazione con i Sindacati.

In riferimento a numerose richieste di chiarimenti relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D.M. 66 del 20/04/2001 e all'Intesa stipulata con le OO.SS. il 30/09/2002 e a seguito del recente incontro con le OO.SS della scuola e di categoria, si reputa opportuno precisare quanto segue:

1. Rinnovo precedente contratto e sua durata

I Dirigenti Scolastici, qualora non l'abbiano fatto, sono tenuti a far proseguire dall'1 gennaio 2004 al 31/12/2004, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti già stipulati e scaduti il 31/12/2003 in applicazione del citato D.M. n. 66/2001 e del comma 93 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria anno 2004) che ne ha previsto il rifinanziamento specifico per l'anno 2004. Pertanto i contratti stipulati in difformità dovranno essere rinnovati e adeguati a quanto sopra detto.

Inoltre i Dirigenti Scolastici non dovranno dar luogo a sospensione nell'erogazione del pagamento di quanto dovuto ai soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, corrispondendo, ove non vi abbiano provveduto, i ratei finora maturati.

2. Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

Si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla puntuale applicazione di quanto previsto dall'art 8, punto 2 dell'Intesa e in particolare:

Per quanto riguarda la malattia si fa presente che il collaboratore dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola e documentarla entro le 48 ore con certificazione sanitaria. Inoltre,il soggetto interessato non va sottoposto a visita di controllo.

Si precisa, altresì, che:

la malattia, fino a un massimo di 60 giorni nell'anno solare, non comporta decurtazione del compenso e non è soggetta ad obbligo di recupero di attività non espletata. Qualora sia stata effettuata la decurtazione, la somma dovrà essere restituita all'interessato a deco

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