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Nota MIUR 01.04.2004, prot. n. 567

Conto consuntivo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'anno finanziario 2003.

Il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" adottato con D.I. 1.2.2001, all'art. 18 comma 5, stabilisce che il conto consuntivo "corredato della relazione dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile all'approvazione del Consiglio di Istituto".

Ciò premesso, considerato che è stato necessario differire il termine per l'approvazione del "programma annuale 2004", sono state avanzate richieste nel senso di assicurare un adeguato intervallo di tempo rispetto al riscontro operato dal Collegio sul programma annuale e la verifica da effettuare sul conto consuntivo, si comunica che, il termine per l'approvazione del conto consuntivo 2003 da parte del Consiglio di Istituto viene differito al 31.5.2004.

Pertanto, con riferimento a quanto stabilito al c. 6 del citato art. 18, la data del 15 maggio è fissata, per il corrente anno, al 15 giugno.

Si rammenta che per la redazione dei "conto consuntivo" sono disponibili sulla rete INTRANET di questo Ministero tutti i modelli previsti dalla normativa vigente e possono essere scaricati sul sito www.istruzione.it.

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche di competenza copia della presente nota, che viene diramata anche via intranet e internet.

 

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