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Legge 15.04.2004, n. 106

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. (G.U. 27.04.2004, n. 98)

Art. 7 - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad una misura compresa tra un terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente alla scadenza del termine previsto dalla presente legge, sempreché la violazione non sia ancora stata contestata.

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