Legge regionale Regione Emilia-Romagna 14.04.2004, n. 8
1. L'articolo 14 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
4. Nell'ambito dei prog
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