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D.P.R. 23.04.2004, n. 108

Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. (G.U. 29.04.2004, n. 100)

Art. 5 - Esercizio del diritto di opzione

1. Il dirigente può esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale.

2. I dirigenti reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione di prima assegnazione.

3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni, nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.

4. La domanda irrevocabile di opzione è presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1, comma 7.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta giorni e con le modalità di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di f

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