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D.M. MIUR 26.04.2004, n. 214

Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148) (Testo in vigore dal: 01.09.2004). (G.U. 17.08.2004, n. 192)

Art. 4 - Permanenza dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, il Ministero dispone verifiche ispettive, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5.

2. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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