D.M. MIUR 26.04.2004, n. 214
1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, il Ministero dispone verifiche ispettive, con cadenza almeno quadriennale, presso gli istituti stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente motivato, su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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