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D.M. Lavoro e politiche sociali 01.04.2004

Attuazione dell'art. 3, comma 102, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006. (G.U. 23.04.2004, n. 95)

Art. 1 -

1. Il trattamento pensionistico complessivo che supera un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall'art. 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001, erogato da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonché complementari, per la parte a prestazione definita, come individuato dall'art. 3, comma 102 della legge 27 dicembre 2003, n. 350, è assoggettato alla trattenuta di un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento per il triennio 2004-2006.

Tale trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

2. Il trattamento pensionistico complessivo da riconoscersi al titolare, al netto del contributo di solidarietà, non potrà comunque risultare inferiore ad un importo pari a quello indicato al primo periodo del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 1, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato.

4. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta di cui al comma 1, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

5. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta,

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