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Decreto legge 07.04.2004, n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005 nonché in materia di esami di Stato e di università. (G.U. 15.04.2004, n. 88)

Art. 1 - Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, in base alla tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.

1-bis. Dall'a.s. 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione";

2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al c. 1 il diploma accad

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