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C.M. MIUR 22.04.2004, n. 46

Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - art. 24, comma 3.

Com'è noto a codesti Enti, a norma dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la retribuzione spettante ai dirigenti dello Stato" remunera anche qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza". Sono esclusi gli incarichi semplicemente autorizzati non rientranti, quindi, nelle ipotesi di cui sopra (direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione pubblica 1° marzo 2000).

La decorrenza e i termini di applicazione di detta normativa, nonché le relative modalità di versamento dei compensi dovuti, sono stati individuati in maniera differenziata a seconda della diversa qualifica dirigenziale rivestita dai soggetti interessati.

In particolare, per i dirigenti di I fascia incaricati della direzione di Uffici dirigenziali di livello generale, in quanto già muniti di regolare contratto, il criterio della onnicomprensività del trattamento economico è stato reso operativo a decorrere dal 1° luglio 2000.

Per gli altri dirigenti, qualora non sia stata definita la relativa contrattazione integrativa entro il 30.6.2002, la disciplina del trattamento economico onnicomprensivo ha trovato applicazione dal 1°.7.2002, per effetto della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

I compensi da corrispondere al predetto personale dirigenziale dalle decorrenze sopra descritte, rientranti nel regime di onnicomprensività, devono essere versati in appositi capitoli del bilancio al lordo degli oneri a carico dello Stato, con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni territorialmente competenti.

Di quanto sopra codesti Enti sono stati, peraltro, già dettagliatamente informati di volta in volta con le comuni

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