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Circolare P.C.M. - Dipartimento per le politiche comunitarie 29.04.2004

Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell'indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture sotto soglia comunitaria. (G.U. 12.07.2004, n. 161)

Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara per forniture sotto soglia comunitaria, hanno indicato specifiche tecniche in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.

Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla luce delle norme di diritto comunitario contenute nel trattato CE, che, in quanto tali, trovano applicazione in tutto il territorio dell'Unione europea prevalendo sul diritto nazionale e, pertanto, vanno rispettate anche con riferimento a tutti gli appalti pubblici, compresi quelli non disciplinati da specifiche direttive o regolamenti comunitari.

Per quanto concerne la disciplina nazionale, si ricorda che l'art. 15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario) ha abrogato l'art. 24, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» - legge finanziaria 2003). Le disposizioni abrogate estendevano, tra l'altro, l'applicazione delle modalità previste dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 7 del decreto le

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