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Accordo Conferenza unificata 29.04.2004

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, province, comuni e comunità montane, per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema. (Repertorio atti n. 807/CU). (G.U. 27.09.2005, n. 225 - S.O. n. 160)

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e della comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capi III e IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento all'art. 50;

Visto il regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'Istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS);

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera m), sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

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