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Decreto legge 03.08.2004, n. 220

Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari. (G.U. 20.08.2004, n. 195)

Art. 3 bis - Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa

1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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