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Decreto legge 03.08.2004, n. 220

Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari. (G.U. 20.08.2004, n. 195)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 1 quater - Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche 1

1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.

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Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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