Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2
Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
1. È consentito diffondere anche mediante pubblicazione risultati statistici soltanto in forma aggregata ovvero secondo modalità che non rendano identificabili gli interessati neppure tramite dati identificativi indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili pubbliche.
2. I dati personali trattati per un determinato scopo statistico possono essere comunicati, privi di dati identificativi, a un'università o istituto o ente di ricerca o a un ricercatore per altri scopi statistici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. Il soggetto richiedente, nel predisporre il pertinente progetto di ricerca ai sensi dell'art. 3, si impegna a non effettuare trattamenti per fini diversi da quelli indicati nella richiesta e a non comunicare ulteriormente i dati a terzi; allega inoltre al progetto copia della richiesta di comunicazione. Il soggetto richiesto, titolare del trattamento originario, deposita la richiesta di comunicazione e il connesso progetto presso l'università o ente di ricerca o società scientifica cui afferisce, la quale ne cura la conservazione, in forma riservata, per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.
3. Nel caso in cui il richiedente dichiari che non è possibile conseguire altrimenti il risultato statistico di interesse, dandone espressa motivazione nella richiesta di cui al procedente comma 2, è consentita anche la comunicazione dei dati identificativi. Il soggetto richiesto, valutata la motivazione, fornisce i dati nel rispetto del principio di pertinenza e di stretta necessità. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2
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