Deliberazione Garante per la protezione dei dati personali 14.08.2004, n. 2
Capo II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
1. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 13 del decreto è rappresentata all'interessato l'eventualità che i dati personali possono essere conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici, per quanto noto adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
2. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine -in relazione all'argomento o alla natura della stessa- e il trattamento non riguardi dati sensibili o giudiziari. In tali casi, l'informativa all'interessato è completata non appena cessano i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò risulti irragionevole o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca redige un documento -successivamente conservato per tre anni dalla conclusione della raccolta e reso disponibile agli interessati che esercitano i diritti di cui all'art. 7 del decreto-, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venuti meno i motivi che avevano giustificato il differimento, ovvero le ragioni portate per il mancato completamento dell'informativa.
3. Quando, con riferimento a parametri scientificamente attendibi
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