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C.M. INPS 06.08.2004, n. 126

Contratti di solidarietà di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/93. Erogazione del contributo per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L'art. 5, comma 5 del D.L. n. 148/1993, convertito con legge n. 236/93, prevede che alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/91, stipula contratti di solidarietà viene corrisposto per un periodo massimo di due anni un contributo pari alla metà del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.

Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.

Ai soli fini pensionistici si terrà conto per il periodo della riduzione dell'intera "retribuzione di riferimento".

L'ammissione al contributo di solidarietà è disposta con decreto direttoriale. L'importo indicato nel decreto, determinato sulla base dei dati forniti in via preventiva dall'azienda per l'intero periodo di applicazione del regime di solidarietà richiesto, comprende la quota spettante all'impresa e la quota spettante ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

Per l'erogazione del sopra citato contributo di solidarietà è stata concordata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso delle Conferenze dei Servizi del 26 febbraio e del 23 aprile 2004 una nuova procedura in base alla quale l'Istituto deve effettuare il pagamento per conto del Ministero stesso alle aziende interessate. La procedura prevede:

1. Il decreto direttoriale di concessione del contributo di solidarietà è trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali - alla D.P.L. competente per territorio, alla Direzione Centrale Prestazioni a so

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