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Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 02.08.2004, n. 32

Tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003. (G.U. 11.08.2004, n. 187)

L'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento, destinati ad «adolescenti e giovani», regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.

Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per l'ulteriore disciplina all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

Nel rammentare ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti nel relativo procedimento che lo strumento in esame è già direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarità dell'istituto si ritiene comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati nella presente circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra indicate.

1. Finalità.

1. I «Tirocini estivi di orientamento» si inseriscono nelle misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro,

agevolandone le scelte professionali.

2. Destinatari e limiti di età.

1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di «adolescenti e giovani» vanno desunte dalla normativa vigente in materia, ossia dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro - che definisce «adolescente» il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni - nonché dal decreto legislativo n. 297/2002, che ha modificato il decreto legislativo n. 181/2000 (recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro), in cui all'art. 1, comma 2, si ribadisce la nozione di «adolescente» di cui al decreto legislativo n. 345/1999 e si defini

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