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CCNQ 03.08.2004

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Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 7 - Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2004-2005.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tabelle, saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e dall'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

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