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CCNQ 03.08.2004

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Capo II - Distacchi, permessi ed aspettative sindacali

Art. 2 - Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli, pari a n. 12, relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree dirigenziali.

2. Il contingente di cui al co. 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, co. 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12.

4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ 18.12.2002. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazi

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