Legge regionale Regione Toscana 29.09.2003, n. 53
1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:
"5. Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4, nonché la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e degli studenti, e del Collegio dei revisori delle Aziende sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b)".
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