Decreto legislativo 10.09.2003, n. 276
Titolo VII - Tipologie contrattuali a progetto e occasionali
Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento 170 .
Articolo abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. d), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
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